Art. 2

In vigore dal 12 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per: esperto coltivatore (n. 2 sezioni) (biennali); 2) scuola professionale per la viticoltura, con sezioni per: viticoltore (n. 2 sezioni) (biennali).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2165#art-2

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