Art. 2
In vigore dal 3 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio, delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per le attività marinare, con sezioni per:
padrone marittimo alla pesca (triennale);
padrone marittimo al traffico (biennale);
elettricista di bordo (triennale);
radio telegrafista di bordo (triennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2164#art-2