Art. 2

In vigore dal 3 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio, delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per le attività marinare, con sezioni per: padrone marittimo alla pesca (triennale); padrone marittimo al traffico (biennale); elettricista di bordo (triennale); radio telegrafista di bordo (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2164#art-2

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