Art. 2
In vigore dal 3 nov 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
Applicato ai servizi amministrativi (biennale);
Stenodattilografo (biennale)
Contabile d'azienda (triennale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2161#art-2