Art. 19
In vigore dal 3 nov 1964
Il personale direttivo, insegnante tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data, di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrate particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblicazione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall' del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2158#art-19