Art. 14

In vigore dal 3 nov 1964
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentati del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante del Comune; un rappresentante Camera di commercio, industria e agricoltura; un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.
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Art. 14 Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato, in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo