Art. 17
In vigore dal 3 nov 1964
A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.
A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal di regola ad insegnanti di ruolo di materie del preside, di regola a insegnanti di ruolo di materie tecniche.
Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.
Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnanti e il loro mutuo collegamento e da parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2155#art-17