Art. 4

In vigore dal 3 nov 1964
Le sezioni sono di entrata variabile da 2 a 5 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2149#art-4

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Art. 4 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo