Art. 22

In vigore dal 3 nov 1964
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.400.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni. Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1931 n. 383. Per quanto, non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzioni, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul capitolo 118-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1962 Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964 Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 10. - DI PRETORO
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