Art. 2
In vigore dal 27 ott 1964
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: stenodattilografo (biennale); contabile d'azienda (n. 2 sezioni) (triennali); corrispondente commerciale in lingue estere (n. 2 sezioni) (triennali); applicato ai servizi amministrativi (biennali).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2147#art-2