Art. 1

In vigore dal 27 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1931, n. 383, che approva il testi, unico, della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Sulla proposta del Ministro di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interna, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1962 è istituita in Portogruaro (Venzia) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.
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Art. 1 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Portogruaro (Venezia). — Testo vigente | Portale Normativo