Art. 7

In vigore dal 27 ott 1964
L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse una unità tecnicodidattico. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2143#art-7

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Art. 7 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Asti. — Testo vigente | Portale Normativo