Art. 4
In vigore dal 27 ott 1964
Le sezioni suono di durata variabile da 2 a 5) anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2142#art-4