Art. 9

In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale: matematica; fisica; tecnica professionale (tecnologia, laboratorio tecnologico, disegno, elettrotecnica, laboratorio misure elettriche, impianti elettrici); economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2131#art-9

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Art. 9 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Colle Val d'Elsa (Siena). — Testo vigente | Portale Normativo