Art. 9
In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale (tecnologia, laboratorio tecnologico, disegno, elettrotecnica, laboratorio di misure); religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2130#art-9