Art. 17

In vigore dal 15 ott 1964
A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione; su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici. Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2130#art-17

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