Art. 9

In vigore dal 15 ott 1964
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica) e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale (laboratorio tecnologico, disegno, apparecchiature radioelettriche, tecnologia, impianti elettrici); elettrotecnica e radiotecnica; laboratorio misure radioelettriche; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2129#art-9

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