Art. 2
In vigore dal 14 gen 1965
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
esperto coltivatore (n. 2 sezioni) (biennali);
conduttore di macchine agricole (biennale);
2) scuola professionale per la frutticoltura, con sezioni per:
frutticoltore (biennale).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2123#art-2