Art. 22
In vigore dal 15 ott 1964
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 64.200.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 116-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1962
SEGNI
GUI - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 81. - DI PRETORO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-30;2121#art-22