Art. 2
In vigore dal 8 dic 1962
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1863, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni quattro sempre a far tempo dalla data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1962
SEGNI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-28;1588#art-2