Art. 1
In vigore dal 7 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno, in data 24 dicembre 1954 e successivamente modificata, come risulta dalla relazione elaborata dall'Ispettorato stesso in data 3 febbraio 1958, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino degli affluenti in sinistra del fiume Piave da Belluno a Lentiai, in provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e le foreste;
Viste le lettere n. 1143 in data 20 gennaio 1958 del Ministero dei lavori pubblici e n. 1786 in data 21 agosto 1962 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per provvedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio ricadente nella provincia di Belluno, esteso per Ha. 18.000 circa costituente parte del bacino montano degli affluenti di sinistra del fiume Piave da Belluno a Lentiai, è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed è delimitato in conformità del perimetro indicato con l'unita corografia in scala 1: 100.000 che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1962
SEGNI
RUMOR - SULLO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-27;2047#art-1