Art. 1
In vigore dal 31 mag 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, concernente l'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio di parte del personale dell'Ispettorato del lavoro;
Visto l'art. 31 della legge 22 luglio 1961, n. 628, riguardante le modalità per la ripartizione del fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto concerne il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio con il precitato decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi sottoindicati dalla rubrica denominata "Ispettorato del lavoro" del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad apposita rubrica denominata "Ispettorato tecnico dell'industria", del bilancio di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1962-63.
Ispettorato tecnico dell'industria
Stipendi ed altri assegni fissi al per-
sonale di ruolo dell'ispettorato tecnico
dell'industria........................... L. 75.000.000 Compensi per lavoro straordinario al
personale di ruolo dell'ispettorato tec-
nico dell'industria...................... " 6.000.000 Compensi speciali in eccedenza ai limi-
ti stabiliti per il lavoro straordinario,
da corrispondersi al personale di ruolo
dell'Ispettorato tecnico dell'industria.. " 500.000 Interventi assistenziali a favore del
personale in servizio del ruolo dello I-
spettorato tecnico dell'industria, di
quello cessato dal servizio e della rela-
tive famiglie............................ " 1.000.000 Indennita e rimborso delle spese di
trasporto per le missioni nel territorio
nazionale e per le missioni all'estero... " 10.000.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1962
SEGNI
BERTINELLI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 20. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-24;2067#art-1