Art. 1
In vigore dal 24 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, concluso a Parigi il 26 luglio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 18 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 1942
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MATTARELLA - CORBELLINI - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 80. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-18;2083#art-1