Art. 1

In vigore dal 24 lug 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, concluso a Parigi il 26 luglio 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 18 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 1942 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MATTARELLA - CORBELLINI - COLOMBO - BERTINELLI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 80. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-18;2083#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961. — Testo vigente | Portale Normativo