Art. 2

In vigore dal 24 feb 1963
I lavori di adattamento prescritti dal Ministero delle finanze dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Amministrazione finanziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 settembre 1962 SEGNI FANFANI - COLOMBO - TRABUCCHI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963 Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-17;1903#art-2

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