Art. 2
In vigore dal 24 feb 1963
I lavori di adattamento prescritti dal Ministero delle finanze dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Amministrazione finanziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - TRABUCCHI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-17;1903#art-2