Art. 1

In vigore dal 8 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica di aprile 1961, n. 302, e successive modificazioni, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1961-62, i centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, con la legge 5 marzo 1961, n. 158, per l'anno accademico medesimo; Visto il verbale dell'adunanza del 26 giugno 1962 della Facoltà, di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto dei Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, per l'insegnamento di Biologia, generale, venga trasferito all'insegnamento di chimica generale ed inorganica; Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di scienze; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della, Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche naturali dell'Università di Catania viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1961-62, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 158, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Chimica generale ed inorganica, anziché per l'insegnamento di Biologia generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei ecreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 settembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato, alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 29. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-07;1587#art-1

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Art. 1 Destinazione per l'anno accademico 1961-62, di centoventi nuovi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 5 marzo 1961, n. 158. — Testo vigente | Portale Normativo