Art. 1
In vigore dal 30 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in data 7 luglio 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda categoria, con sede in Rutigliano (Bari), in data 6 luglio 1962;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda categoria, con sede in Rutigliano (Bari), è incorporato nella Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.
Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1962
SEGNI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte del conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 70. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-09-04;1656#art-1