Art. 1
In vigore dal 4 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la delega di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80, portante la proroga per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157, sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 17. - VILLA
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1805, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566, sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-18;1566#art-1