Art. 1
In vigore dal 12 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 21 luglio 1942, n. 923, modificato con regio decreto 5 settembre 1942 n. 1391 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 3;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 5. - Ai tre gruppi di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria, chimica è aggiunto il seguente Gruppo IV:
28) Siderurgia
29) Misure termiche e regolazioni.
Art. 8. - L'insegnamento di Elettrotecnica. Il del corso di laurea in ingegneria elettronica cambia denominazione in quella di "Teoria delle reti elettriche".
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 117. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-18;1386#art-1