Art. 1
In vigore dal 12 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi:
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di "Chimica farmaceutica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 Settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 116. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-18;1385#art-1