Art. 1

In vigore dal 12 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1932, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo Statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato, e modificato con i decreti sopra indicati, ulteriormente modificato come appresso: Art. 16. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 16) Diritto fallimentare; 17) Diritto tributario. L'insegnamento complementare di Diritto coloniale è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 115. - VILLA
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo