Art. 2
In vigore dal 25 ago 1962
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Abano Terme, addì 8 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-08;1267#art-2