Art. 1
In vigore dal 11 gen 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l', del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, con il quale le attribuzioni in materia di stampa e di radio sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 9 della Convenzione con l'Ente R.A.I. per la ricostruzione del Centro radiofonico ad onde corte di Roma-Prato Smeraldo, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132;
Vista la convenzione 26 gennaio 1952, per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. dei servizi di radioaudizione e televisione circolari e del servizio di telediffusioni su filo, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;
Ritenuta la necessità di dare un coordinato indirizzo al servizio di redazione e di emissione sia in lingua italiana che nelle lingue estere dei notiziari e in genere delle trasmissioni rivolte agli ascoltatori residenti all'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;
Decreta:
È approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo alla convenzione 7 maggio 1948, stipulato in data 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni, e l'Ente R.A.I. Radiotelevisione italiana, per la gestione da parte della R.A.I. del servizio notiziari e conversazioni per l'estero per le radiotrasmissioni ad onde corte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registro alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 87. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-05;1703#art-1