Art. 1
In vigore dal 7 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno, in data 12 luglio 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano dell'Alto Piave, in provincia di Belluno;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 3918 in data 31 luglio 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 153563 in data 18 aprile 1962 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il bacino montano dell'Alto Piave in provincia di Belluno, esteso per n. 34.401 delimitato secondo la linea segnata in verde nell'unita corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1962
SEGNI
RUMOR - SULLO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-05;1582#art-1