Art. 2
In vigore dal 11 ago 1962
Dal 1 agosto 1962, per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, si applicano:
a) il dazio del 40% sul valore per le voci n. 39.02-B-1-a-1,2 (polietilene, ecc.); n. 39.02-B-VI-a-1, 2, 3, 4 (polistirolo, ecc.);
n. 51.04-A-I, n. 51.04-A-II-a, n. 51.04-A-II-b-1, 2 (tessuti di fibre tessili sintetiche); n. 51.04-B-I-a, b, n. 51.04-B-II (tessuti di fibre tessili artificiali);
b) il dazio del 19% sul valore per la voce n. 32.09-A-II-a (pigmenti macinati all'olio).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-08-01;1119#art-2