Art. 2

In vigore dal 11 nov 1962
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Statistica sanitaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di economia e commercio - Scuola di statistica - di Palermo, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-31;1479#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Statistica sanitaria" presso la facolta' di economia e commercio "Scuola di statistica" dell'Universita' degli studi di Palermo. — Testo vigente | Portale Normativo