Art. 1

In vigore dal 23 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto la proposta di revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica avanzata dal medico provinciale di Foggia e da questi trasmessa, unitamente al parere espresso in merito da quel Consiglio provinciale di sanità, col nota 4 maggio 1962, n. 3033, per i seguenti comuni di quella Provincia: Alberona, Bovino, Celenza (da intendersi: Celenza Valfortore), Foggia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, Ortanova (da intendersi Orta Nova), Panni, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola e Volturino; Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 2 gennaio 1935, n. 93; Visto i regi decreti, con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei predetti Comuni 5 febbraio 1963, n. 55, per i comuni di Foggia, Manfredonia (interessante per la parte di territorio ceduta a Margherita di Savoia), Margherita di Savoia, Ortanova (da intendersi: Orta Nuova, San Giovanni Rotondo, Trinitapoli (interessante per la parte di territorio ceduta a Margherita di Savoia) 25 luglio 1904, n. 454, per i comuni di Alberona, Bovino, Celenza da intendersi: Celenza Valfortore, San Marco La Catola e Volturino 4 agosto 1904, n. 468, per il comune di Orsara di Puglia (già: Orsara e già della provincia di Avellino) 26 luglio 1906, n. 458, per il comune di Panni e per le modifiche apportate alle zone malariche dei comuni di Alberona, Celenza Valfortore e, San Marco La Catola, 1 dicembre 1907, n. 873, per le modifiche apportate alle zone malariche del comune di Roseto Valfortore; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di: Alberona, Bovino, Celenza Valfortore, Foggia, Margherita di Savoia, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola e Volturino, della provincia di Foggia, contenute nei regi decreti indicati nelle premesse, sono revocate per gli interi territori già dichiarati e, comunque, allo stato, ora loro appartenenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1962 SEGNI JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 84. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-31;1330#art-1

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