Art. 1

In vigore dal 31 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, recante miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara; Considerato che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, si sono rivelate inadeguate le aliquote contributive di cui al citato art. 9; Ritenuto che è necessario assicurare almeno l'equilibrio fra spese ed entrate della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara; Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall'art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 49. - VILLA
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Art. 1 Elevazione dei contributi da versare alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara. — Testo vigente | Portale Normativo