Art. 1
In vigore dal 31 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, recante miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara;
Considerato che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, si sono rivelate inadeguate le aliquote contributive di cui al citato art. 9;
Ritenuto che è necessario assicurare almeno l'equilibrio fra spese ed entrate della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall'art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono stabiliti nella seguente misura:
a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;
b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-24;1448#art-1