Art. 3

In vigore dal 19 ott 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 28. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-24;1410#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo