Art. 1
In vigore dal 29 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Veduto l'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione per l'istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università di Palermo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 17 maggio 1962, con la quale è stata elevata da L. 32.000.000 (trentaduemilioni) a L. 38.000000 (trentottomilioni) la misura del contributo annuo previsto dall'art. 5 del precedente atto stipulato in data 23 aprile 1959, per il funzionamento della Facoltà di magistero presso l'università di Palermo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 luglio 1962
SEGNI
GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 82. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-21;1653#art-1