Art. 1

In vigore dal 27 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 70. - Al secondo anno del biennio del Corso di studi per la laurea in ingegneria civile - per tutte e tre le sezioni: edile, idraulica e trasporti - l'insegnamento di "Materie giuridiche" è sostituito da quello di "Geologia e geologia applicata". Al quarto anno dello stesso Corso di laurea - per tutte e tre le sezioni - l'insegnamento di "Geologia e geologia applicata" è sostituito da quello di "Materie giuridiche". L'insegnamento di "Chimica siderurgica" dell'indirizzo siderurgico del Corso di studi per la laurea in ingegneria meccanica viene soppresso e sostituito dall'insegnamento di "Siderurgia". L'elenco degli insegnamenti rispettivamente del quarto e quinto anno del Corso di laurea in Ingegneria chimica è soppresso e sostituito dal seguente: IV Anno: 17) Macchine a); 18) Elettrotecnica a); 19) Principi di ingegneria chimica a); 20) Chimica industriale a); 21) Chimica analitica b); 22) Misure fisico-tecniche e controlli b); 23) Chimica e tecnologie dei combustibili b). V Anno: 24) Impianti chimici a); 25) Economia ed organizzazione industriale b); 26) Gruppi di materie secondo gli indirizzi c); 27) a scelta dello studente c); 28) c); 29) c). Nello stesso Corso di laurea gli indirizzi Chimico industriale e Petrolchimico con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti Indirizzo chimico industriale inorganico: 26) Tecnologia chimico-organiche c); 27) Tecnologie chimico-inorganiche c); 28) Ceramiche, refrattari ed affini c); 29) Elettrochimica c). Indirizzo chimico industriale organico e petrolchimico: 26) Tecnologie chimico-organiche c); 27) Petrolchimica c); 28) Impianti petrolchimici c); 29) Giacimenti petroliferi e di gas combustibili c). Indirizzo siderurgico: 26) Siderurgia c); 27) Tecnologie dei metalli c); 28) Ceramiche, refrattari ed affini c); 29) Impianti meccanici c). Nel Corso di studi per la laurea in ingegneria navale e meccanica gli insegnamenti dell'indirizzo I sono soppressi e sostituiti dai segmenti: Indirizzo I: 29) Complementi di Architettura navale c); 30) Cantieri navali c). Nello stesso Corso di laurea viene aggiunto un terzo indirizzo con i seguenti insegnamenti: Indirizzo III: 29) Tecnica dei reattori nucleari c); 30) Propulsione navale nucleare c). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1932 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 87. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-21;1345#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo