Art. 2

In vigore dal 31 lug 1962
Dal 1 gennaio 1962, la denominazione delle merci per le voci n. 84.59-B-II-a e n. 81.59-b-II-b della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto d Presidente della Repubblica 21 dicembre 1931, n 1339, e successive aggiunte e modificazioni, e variata come segue: Voce n. 84.59-B-II-a: elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (C.E.E.A.). Voce n. 84.59-B-II-b: elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (C.E.E.A.).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-16;974#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazione della nomenclatura delle sottovoci a) e b) della voce di tariffa 84.59-B-II. — Testo vigente | Portale Normativo