Art. 2
In vigore dal 31 lug 1962
Dal 1 gennaio 1962, la denominazione delle merci per le voci n. 84.59-B-II-a e n. 81.59-b-II-b della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto d Presidente della Repubblica 21 dicembre 1931, n 1339, e successive aggiunte e modificazioni, e variata come segue:
Voce n. 84.59-B-II-a: elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (C.E.E.A.).
Voce n. 84.59-B-II-b: elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (C.E.E.A.).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-16;974#art-2