Art. 2
In vigore dal 24 nov 1962
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1962
SEGNI
PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 90 - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-14;1531#art-2