Art. 1

In vigore dal 9 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1959, n. 5867, che autorizza la sospensione del servizio ferroviario sulla linea a scartamento ridotto Chiusa-Plan Val Gardenia; Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della suddetta linea ferroviaria; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È soppressa la linea ferroviaria a scartamento ridotto Chiusa-Plan Val Gardena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1962 SEGNI FANFANI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 29. - VILLA
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Art. 1 Soppressione dalla rete delle ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Chiusa-Plan Val Gardena. — Testo vigente | Portale Normativo