Art. 1
In vigore dal 4 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto il voto 23 giugno 1961, n. 1115, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotteranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei comuni di Cesena, Cesenatico, Bertinoro, Gambettola, Gatteo, Montiano, Longiano e Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 95. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-07-03;1361#art-1