Art. 2
In vigore dal 6 set 1962
L'ammontare del diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si compiuta sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.
In ogni caso l'ammontare di tali diritti non può essere inferiore all'importo di L. 10.000 fissato come limite minimo.
Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso, da corrispondersi prima dell'iscrizione nel listino ufficiale, si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1962
SEGNI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-30;1230#art-2