Art. 1

In vigore dal 10 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente tra l'altro elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, è sostituito dal seguente: "Possono essere ordinate ad economia spese per i servizio dei materiali del Genio militare, compresi gli acquisti dal commercio, per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 1.800.000". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1962 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 109. - VILLA
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Art. 1 Elevazione del limite delle spese ad economia per il servizio dei materiali del Genio militare. — Testo vigente | Portale Normativo