Art. 1
In vigore dal 19 ott 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 1 maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;
Visti il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;
Visto il proprio decreto 8 maggio 1955, n. 478, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);
Vista la deliberazione n. 40 del 4 luglio 1961, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. ha stabilito di modificare l'art. 4 dello statuto anzidetto, integrando la composizione dello stesso Consiglio di amministrazione con un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
Vista la richiesta avanzata dal presidente dell'E.N.A.L. per ottenere l'approvazione della suaccennata, modifica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 4 dello statuto dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), di cui alle premesse, è modificato e sostituito come segue:
Il Consiglio di amministrazione è composto da:
1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) un rappresentante del Ministero dell'interno;
3) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
7) un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;
8) un rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo;
9) un rappresentante dei Servizi informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
10) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
11) un rappresentante del C.0.N.I.
Sono altresì nominati altri quattro componenti del Consiglio di amministrazione, scelti su proposta del Ministro per il lavoro, qualificati in rappresentanza paritetica delle categorie dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 1962
SEGNI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-12;1408#art-1