Art. 1
In vigore dal 18 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 40;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947 n. 1799;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, recante norme esecctive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944 n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore è sostituito dal seguente:
"Nella valutazione di ciascun ufficiale si tenderà a riconoscere che questi sia in possesso di elevate qualità morali, intellettuali e di attitudine allo speciale servizio, oltrechè dei necessari requisiti di comando effettivo di reparto e di eventuali benemeranze di guerra".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 1962
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-12;1304#art-1