Art. 1

In vigore dal 18 set 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 40; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947 n. 1799; Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, recante norme esecctive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944 n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di ciascun ufficiale si tenderà a riconoscere che questi sia in possesso di elevate qualità morali, intellettuali e di attitudine allo speciale servizio, oltrechè dei necessari requisiti di comando effettivo di reparto e di eventuali benemeranze di guerra". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 giugno 1962 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 48. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-12;1304#art-1

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Art. 1 Modifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, concernente norme esecutive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore. — Testo vigente | Portale Normativo