Art. 1
In vigore dal 12 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
Dopo l'art. 186, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Economia del turismo, annesso alla Facoltà di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di perfezionamento in Economia del turismo
Art. 187. - È istituito presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze un corso di perfezionamento in Economia del turismo.
Art. 188. - Al corso sono ammessi i diplomati della scuola di Statistica ed i laureati di qualunque Facoltà. La durata del corso è di un anno.
Art. 180. - Le materie fondamentali d'insegnamento sono:
1) Economia del turismo:
2) Diritto italiano e comparato sul turismo;
3) Tecnica economica delle imprese turistiche;
4) Statistica del turismo;
5) Pubblicità e fattori di sviluppo del turismo;
6) Geografia del turismo;
7) Tecnica dei trasporti;
8) Tecnica degli scambi valutari.
I due primi insegnamenti hanno durata annuale; la durata degli altri è stabilita all'inizio del corso dal direttore.
Ad integrazione degli insegnamenti saranno tenute conferenze ed esercitazioni su argomenti particolari.
Art. 190. - Il corso può essere utilizzato dagli Istituti della Facoltà per indagini ed esercitazioni su aspetti del turismo riguardanti le loro materie.
Art. 191. - Gli iscritti debbono sostenere gli esami salle materie indicate e un colloquio finale sopra un argomento approvato dai direttore, con le modalità stabilite per gli esami della Facoltà.
Art. 192. - Il direttore e i docenti del corso sono nominati dal rettore dell'Università, su proposta del Consiglio di facoltà.
Art. 193. - Al finanziamento del corso sarà provveduto con le entrate provenienti dal pagamento delle tasse e soprattasse degli iscritti e dai contributi dell'Università e di altri Enti.
Art. 194. - Il corso è amministrato da un Consiglio composto da un rappresentante del rettore, del direttore e da tre rappresentanti degli Enti finanziatori.
Il Consiglio di amministrazione del corso stabilisce le tasse di iscrizione e di esami, sentito il parere del Consiglio di facoltà.
Art. 195. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami speciali e sostenuto con esito favorevole il colloquio finale è rilasciato un certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 7. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-06;946#art-1