Art. 2

In vigore dal 27 giu 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, per i prodotti compresi nella voce 24.02, nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i prescritti certificati e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, sono modificati come segue: Voce 24.02 - Tabacchi lavorati, estratti o sughi di tabacco: A. sigarette......................................... 180% B. I., II. sigari e sigaretti........................ 80% C. I., II. tabacco da fumo........................... 180% D. I., II. tabacco da masticare e tabacco da fiuto... 100% E. polveri di tabacco................................ 40% F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto............................ 40% G. I., II. Estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie, altri.......................... 40%
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;529#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo