Art. 2
In vigore dal 27 giu 1962
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, per i prodotti compresi nella voce 24.02, nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i prescritti certificati e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, sono modificati come segue:
Voce 24.02 - Tabacchi lavorati, estratti o sughi di tabacco:
A. sigarette......................................... 180%
B. I., II. sigari e sigaretti........................ 80%
C. I., II. tabacco da fumo........................... 180%
D. I., II. tabacco da masticare e tabacco da fiuto... 100%
E. polveri di tabacco................................ 40%
F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione
del tabacco da fiuto............................ 40%
G. I., II. Estratti e sughi di tabacco, comprese le
liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto
forma di foglie, altri.......................... 40%
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-05;529#art-2