Art. 1
In vigore dal 2 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 15, 28 giugno, 28 luglio e 18 agosto 1958, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione V Villaggio Santa Maria" del comune di Presezzo (Bergamo) ha chiesto la aggregazione della frazione medesima al comune di Ponte San Pietro;
Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Presezzo in data 20 giugno 1959, n. 77: del Consiglio comunale di Ponte San Pietro in data 18 agosto 1958, n. 10/128; della Giunta provinciale in data 6 giugno 1961, n. 679, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 14 maggio 1960, n. 29, ed in data 31 marzo 1962, n. 79, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 febbraio 1962, n. 289;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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La frazione "Villaggio Santa Maria" è distaccata dal comune di Presezzo ed aggregata al comune di Ponte San Pietro, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-06-04;807#art-1